Pubblicata nel B.U. 4 febbraio 1975, n. 8.
(1) I premi ed i contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono essere concessi ad allevatori e loro associazioni e con preferenza ai piccoli proprietari coltivatori diretti, affittuari, coloni, mezzadri e loro associazioni.
(2) I contributi di cui agli articoli 3 e 4 possono essere concessi fino alla misura massima del 50% della spesa ammessa.
(3) Unicamente per le iniziative di cui alla lettera e) dell'articolo 3 il contributo massimo è elevato all'85% della spesa ammessa.