Pubblicata nel B.U. 4 febbraio 1975, n. 8.
(1) Alla federazione di cui all'articolo precedente ed alle associazioni e federazioni della cui collaborazione la Provincia si serve ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2, possono essere concessi, a parziale copertura delle spese, contributi in conto capitale e contributi sulle spese di gestione fino ad un massimo dell'80% delle spese riconosciute ammissibili dalla Giunta provinciale. 6)
(2) Le spese sostenute dalle predette associazioni o federazioni, in relazione alla concessione dei premi di cui all'articolo 2 ed in base al regolamento CEE n. 464 del Consiglio del 27 febbraio 1975, nonché per i relativi controlli, possono essere rimborsate per intero.
(3) La Giunta provinciale è autorizzata a predisporre a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge gli stampati, le fascette metalliche per la marcatura dei vitelli, i necessari attrezzi ed ogni altro materiale occorrente per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge stessa e dal regolamento CEE n. 464 del Consiglio del 27 febbraio 1975. 7)
Modificato dall'art. 4 della L.P. 14 novembre 1984, n. 16.
Sostituito dall'art. 3 della L.P. 12 luglio 1975, n. 32.