Pubblicata nel B.U. 4 febbraio 1975, n. 8.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere i seguenti premi per il bestiame bovino:
I pesi minimi richiesti per le giovenche di cui alla lettera b) del presente articolo sono i seguenti:
(2)(3) 3)
(4) Per i servizi necessari all'attuazione del presente articolo la Provincia può servirsi della collaborazione dell'associazione provinciale delle federazioni fra allevatori dell'Alto Adige, delle singole federazioni fra allevatori, della cooperativa VIVES e di altre associazioni idonee. Ulteriori condizioni e le modalità per l'erogazione dei premi di cui al presente articolo possono essere stabilite con regolamento di esecuzione. 4)
Sostituito dall'art. 1 della L.P. 12 luglio 1975, n. 32.
Abrogato dall'art. 1 della L.P. 12 luglio 1975, n. 32.