1. Per attività di vendita effettuata nei mercatini delle pulci, si intende l’attività di vendita svolta da operatori non professionali del commercio, detti hobbisti.
2. Gli hobbisti, sono operatori non professionali del commercio, non in possesso del titolo abilitativo all’attività commerciale come definita all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12 e successive modifiche, che vendono o barattano in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore, non appositamente acquistate, anche usate, appartenenti al settore merceologico “non alimentare”, compresi gli oggetti di produzione propria che presentano caratteri tipici dell’artigianato, per la realizzazione dei quali è sufficiente una comune capacità progettuale ed esecutiva, assemblati anche in loco.
3. Non rientrano nella definizione di hobbisti di cui all’articolo 2, comma 2, dei presenti indirizzi generali:
a) gli artigiani di cui alla legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1 e successive modifiche;
b) chi vende ed espone per la vendita le proprie opere d’arte, nonché dell’ingegno a carattere creativo, comprese le pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
c) associazioni e soggetti del cosiddetto terzo settore che effettuano attività di vendita.