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1. di approvare i criteri per l’erogazione di dispositivi medici di cui all’Allegato A, che è parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare l’elenco dei dispositivi medici di cui all’Allegato B erogabili con costi a carico del Servizio sanitario provinciale a persone con incontinenza o con ritenzione urinaria. L’Allegato B è parte integrante della presente deliberazione;
3. di stabilire che il questionario per la rilevazione del grado di incontinenza basato sui criteri ICIQ-SF (International Consultation on Incontinence Questionnaire – Short Form) viene elaborato da un gruppo di esperti dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;
4. di stabilire che i dispositivi medici di cui all’Allegato A, elenchi 7 e 8 dei presidi del 2° gruppo (erogabili con scadenza non regolare) di cui alla delibera provinciale n. 1343 dell’11 dicembre 2018 verranno concessi, ai sensi del presente regolamento, anche a persone affette da patologia rara (cod. RGG020 - linfedema primario cronico - RCG040 - omocistinuria - RI0080 - linfangectasia intestinale primitiva - RN0960 - sindrome di Maffucci - RN1510 sindrome di Klippel-Trenaunay - RDG020 - limitatamente ai difetti ereditari trombofilici) e agli assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica;
5. di demandare all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige la definizione delle misure operative nonché la predisposizione della relativa modulistica necessarie ai fini dell’attuazione della presente deliberazione;
6. di stabilire che le autorizzazioni non scadute mantengono la loro validità. Per tutti i dispositivi di cui all’Allegato B della presente delibera, ad eccezione dei dispositivi a budget, si applica anche sulle autorizzazioni non ancora scadute, il nuovo prezzo di rimborso. Per i dispositivi non a budget autorizzati ma non indicati in questo Allegato B si mantengono le condizioni esistenti al momento del rilascio dell’autorizzazione. Questo vale anche per i dispositivi indicati a budget nell’allegato B della presente delibera;
7. di stabilire che ai pazienti con una prescrizione emessa prima dell’entrata in vigore dei presenti criteri i quali richiedono l’autorizzazione successivamente alla loro entrata in vigore ricevono una autorizzazione per i dispositivi medici per l’incontinenza e ritenzione urinaria di cui alla delibera provinciale n. 1343 dell’11 dicembre 2018 per un massimo di un mese e comunque non oltre il 31.03.2025;
8. di demandare all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige la definizione delle necessarie misure operative nonché la predisposizione delle informazioni ed istruzioni per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta per l’attuazione della presente deliberazione;
9. di stabilire che gli elenchi dei dispositivi medici di cui all’Allegato A della delibera provinciale n. 1343 dell’11 dicembre 2018 rimangono in vigore ad eccezione dei dispositivi medici elencati al punto 3 “Incontinenti e persone con ritenzione urinaria” sia dei presidi del 1° gruppo (erogabili mensilmente) che dei presidi del 2° gruppo (erogabili con scadenza non regolare);
10. di stabilire che ai prezzi di rimborso dei dispositivi medici di cui alla delibera provinciale n. 1343 dell’11 dicembre 2018 e a quelli indicati nell’Allegato B della presente delibera non si applica lo sconto del 10%;
11. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del Bilancio finanziario gestionale della Provincia Autonoma di Bolzano, anche se i prezzi di alcuni dispositivi medici indicati nell’allegato B della presente delibera sono stati aggiornati. Il processo di informatizzazione di questi dispositivi permetterà, come evidenziato da un’analisi nazionale dei dati, una riduzione della spesa sostenuta di circa il 10%. Con l’introduzione del questionario per la valutazione del grado di incontinenza e della determinazione di un budget mensile per i dispositivi medici per l’assorbenza si garantirà una maggiore appropriatezza prescrittiva ed infine grazie alla distinzione tra pazienti cronici e non cronici si ridurrà l’aliquota IVA applicata ai prodotti dal 22% al 4%.
12. di far entrare in vigore la presente deliberazione con il 01.02.2025.
Le deliberazioni provinciali n. 809 del 14 marzo 2005, n. 1687 del 19 maggio 2008, n. 492 del 29 aprile 2014, n. 589 del 27 maggio 2014, n. 477 del 21 marzo 2011, n. 923 del 6 giugno 2011, n. 6497 del 9 dicembre 1997 e n. 300 del 23 aprile 2024 sono abrogate.
La presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, in quanto trattasi di un atto che interessa la generalità.