1. Nel caso in cui, a seguito dei controlli di cui all'articolo 14, si accerti la mancanza dei requisiti per la concessione dell'agevolazione, la stessa è revocata e deve essere restituita maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione.
2. Qualora l'Agenzia per la famiglia accerti in fase di rendicontazione e rideterminazione del contributo provinciale la mancanza dei requisiti per la concessione dell'agevolazione, la domanda di concessione viene revocata.
3. In presenza di gravi carenze trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche.