1. Per i seguenti criteri trovano applicazione le seguenti definizioni:
a) microstrutture aziendali ai sensi dell'articolo 16 della legge: sono servizi socio-educativi per la prima infanzia, destinati a bambine e bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni, realizzati dalle aziende e gestite, su incarico delle aziende stesse, da enti privati senza scopo di lucro operanti nel settore dei servizi all'infanzia;
b) microstrutture per l'infanzia ai sensi dell'articolo 15 della legge: sono servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati a bambine e bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni, realizzati dai comuni competenti per territorio e gestite, su base di procedure di affidamento, da enti privati senza scopo di lucro operanti nel settore dei servizi all'infanzia;
c) Enti gestori: enti privati senza scopo di lucro che erogano i servizi alla prima infanzia accreditati di cui agli articoli 15 e 16 della legge per conto dei datori di lavoro ovvero per i comuni. I servizi devono essere situati in Provincia di Bolzano;
d) datrici e datori di lavoro: soggetti giuridici con sede legale o sede operativa nella Provincia di Bolzano: imprese individuali, società, consorzi, associazioni di imprese, fondazioni e cooperative iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano; enti pubblici ed amministrazioni locali nonché imprese controllate; libere professioniste e liberi professionisti, lavoratrici o lavoratori autonomi e titolari di imprese, in seguito denominati beneficiari/richiedenti;
e) Famiglia utente: famiglia del dipendente, di cui il bambino/la bambina di età compresa tra tre mesi e tre anni usufruisce del servizio presso una microstruttura di cui alla lettera a) e b) e che ha la residenza o stabile dimora nella Provincia di Bolzano.