1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, l'unità organizzativa competente effettua controlli a campione su almeno il sei per cento dei contributi provinciali concessi e per i quali è stato liquidato il contributo.
2. Tramite i controlli vengono verificate la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal beneficiario e la regolarità dei documenti di spesa, prendendo visione, senza estrazione di copia, della seguente documentazione:
a) elenco analitico delle spese sostenute e documentazione di spesa in originale;
b) estratti conto dei conti correnti intestati al beneficiario, da cui risulti l'avvenuto pagamento a saldo dei documenti di spesa riferiti al servizio usufruito oggetto del contributo;
c) eventuale ulteriore documentazione necessaria a verificare quanto dichiarato dal beneficiario.
3. I controlli possono essere effettuati anche avvalendosi della collaborazione con altre ripartizioni dell'Amministrazione provinciale, mediante sopralluogo presso la sede dell'ente oppure tramite richiesta di invio della documentazione originale di spesa.
4. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall'Agenzia per la famiglia.
5. I beneficiari si impegnano a mettere a disposizione dell'unità organizzativa tutti i documenti necessari per la verifica dei requisiti per il contributo provinciale, pena la revoca dell'incentivo.
6. Gli enti gestori devono rendere disponibili ai datori di lavoro, i quali sono soggetti a controllo, tutta la documentazione originale in loro possesso.
7. Per il rilevamento, la gestione amministrativa e la documentazione di tutti i servizi offerti, della loro qualità, dei costi, delle entrate e dei dati essenziali vengono utilizzati, se disponibili, sistemi informativi, programmi e modulistica uniformi a livello provinciale. L'amministrazione provinciale è autorizzata ad acquisire dai richiedenti del contributo i dati necessari all’esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo.