(1) Dopo l’articolo 30 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, è inserito il seguente articolo:
“Art. 30-bis (Disciplina della votazione)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, possono partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia di Bolzano e aventi diritto al voto per l’elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni sull’elezione del Consiglio provinciale, escluse quelle sul voto per corrispondenza.
3. In occasione di referendum consultivo ai sensi dell’articolo 2, comma 1, hanno diritto al voto tutte le cittadine iscritte e tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali generali del Comune nonché in apposite liste elettorali aggiunte, che il giorno della votazione abbiano compiuto sedici anni e che posseggano i requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo per l’elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. Oltre all’approntamento delle liste elettorali generali, il 45° giorno antecedente la votazione la/il responsabile dell’ufficio elettorale del Comune stila un’apposita lista elettorale aggiunta, in duplice copia, nella quale, distinto per maschi e femmine, iscrive le/gli aventi diritto ai sensi del periodo precedente e che sono iscritte/i nei registri anagrafici del Comune (Registro della popolazione residente - APR e Anagrafe degli italiani residenti all’estero - AIRE) e che abbiano compiuto il giorno della votazione gli anni sedici ma non ancora gli anni diciotto. Per le iscritte e gli iscritti in questa lista elettorale aggiunta la sindaca/il sindaco rilascia un’apposita attestazione di ammissione al voto, la quale deve essere notificata alle interessate ed agli interessati in tempo utile. Non oltre il 30° giorno antecedente la votazione devono essere effettuate le iscrizioni alle liste elettorali aggiunte a causa dell’acquisto della cittadinanza, della mancata iscrizione, del riacquisto dei diritti politici, della ricomparsa di una/un irreperibile oppure dell’iscrizione d’ufficio. Entro il 15° giorno antecedente la votazione vengono cancellati dalle predette liste elettorali aggiunte eventuali aventi diritto al voto che fossero decedute/i entro detto termine. Le liste elettorali aggiunte, corrette ai sensi del precedente periodo, vengono approvate per la votazione da parte della commissione o sottocommissione elettorale mandamentale.”