(1) Il comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, è così sostituito:
“1. Ricevuta la comunicazione relativa alla decisione in merito alla procedibilità della richiesta di referendum, la/il presidente della Provincia fissa la data del referendum, che dovrà svolgersi di domenica durante la successiva sessione primaverile (15 marzo -15 giugno) o autunnale (15 settembre -15 dicembre). Nel relativo decreto, da emanarsi non più tardi di 45 giorni e non prima di 60 giorni dalla data di svolgimento del referendum, è riportato anche il quesito che verrà sottoposto alle elettrici/agli elettori, inclusa la formulazione breve in forma comprensibile.”
(2) Nel testo italiano del comma 4 dell’articolo 10 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, la parola “indire” è sostituita dalla parola “avviare”.
(3) Dopo il comma 4 dell’articolo 10 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, è inserito il seguente comma:
“4-bis. Se prima della data prevista per lo svolgimento del referendum sia intervenuta l’abrogazione o una sostanziale modifica della legge o di singole disposizioni di legge cui si riferisce il referendum, la/il presidente della Provincia, sentita la commissione di cui all’articolo 6, dichiara che il referendum non avrà luogo.”
(4) Nel comma 6 dell’articolo 10 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, le parole: “ripartizione provinciale Servizi centrali” sono sostituite dalle parole: “struttura provinciale competente in materia elettorale”.