(1) Nel comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, le parole: “Entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta di referendum” sono sostituite dalle parole: “Entro tre mesi dall’inizio della legislatura”.
(2) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, la parola “einberufen” è sostituita dalla parola “eingesetzt”.
(3) Il comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, è così sostituito:
“2. Le/I componenti della Commissione dei giudici sono scelti mediante sorteggio; la direttrice/il direttore della struttura provinciale competente in materia elettorale estrae a sorte una/un componente effettiva/o e una/un componente supplente da ognuna delle tre terne di nominativi proposti dalla/dal presidente dell’autorità giudiziaria di cui al comma 1. La Commissione resta in carica per la durata di una legislatura.”
(4) Nel comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, le parole: “ripartizione provinciale Servizi centrali” sono sostituite dalle parole: “struttura provinciale competente in materia elettorale”.