1. L’inadempimento dell’impegno di cui all’articolo 10 dei presenti criteri comporta la revoca della prima rata nonché della rata residua. Il beneficiario è tenuto a restituire entrambi gli importi, che sono stati rispettivamente pagati quale presente aiuto nonché quale aiuto di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1013/2015, maggiorati degli interessi legali maturati dalla data della rispettiva erogazione.
2. Ne sono escluse le ipotesi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all’articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.
3. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere l’aiuto, o in caso di omissione di informazioni dovute, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.