1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, vengono eseguiti annualmente controlli a campione su almeno il sei per cento degli aiuti concessi.
2. L’individuazione delle iniziative da sottoporre a controllo a campione avviene annualmente mediante sorteggio, effettuato da una commissione composta dalla Direttrice/dal Direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura o da una persona delegata, dalla Direttrice/ dal Direttore dell’ufficio competente per la liquidazione dell’aiuto e da una funzionaria incaricata/un funzionario incaricato. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito viene redatto apposito verbale.
3. I controlli amministrativi e i sopralluoghi vengono eseguiti da funzionari della Ripartizione provinciale Agricoltura, che redigono il relativo verbale di accertamento.
4. In caso di accertate irregolarità trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.