1. Ai fini dei presenti criteri s’intende per:
a) “gruppo di consegna aziendale” i sistemi di apparecchiature idrauliche che consentono l’erogazione dell’acqua alle singole reti aziendali;
b) “rete irrigua aziendale” l’insieme di tubazioni, postazioni irrigue e tubi gocciolanti interne alla superficie irrigata che consentono la distribuzione dell’acqua alle colture;
c) “opere polifunzionali”: le opere idrauliche destinate anche a utilizzazioni diverse da quella irrigua e antibrina;
d) “infrastrutture comuni”: strutture le cui parti principali sono realizzate come impianti comuni e che sono utilizzate in comune;
e) “irrigazione”: ogni metodo di apporto artificiale di acqua alle colture agricole;
f) “punti di svantaggio“: punteggio assegnato per gli svantaggi naturali che caratterizzano un’impresa agricola, disciplinato ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22;
g) “prato, foraggere avvicendate e arativo“ nonchè „frutticoltura e viticoltura”: categorie di varietà colturali come definite nel manuale dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole.