1. Beneficiari degli aiuti previsti dai presenti criteri sono le microimprese, nonché le piccole e medie imprese (PMI) che, anche in forma associata non temporanea, che soddisfano i criteri di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 2022/2472, che sono attive nella produzione agricola primaria e iscritte nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole.
2. Gli aiuti per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 2, e comma 5, lettere da a) a d), possono inoltre essere erogati alle microimprese e alle PMI quali beneficiarie finali tramite i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui agli articoli 862 e 863 del Codice Civile.
3. Dal beneficio degli aiuti sono escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 59, del regolamento (UE) n. 2022/2472.