1. La concessione dell’aiuto comporta per il beneficiario l’obbligo di rispettare, a partire dalla data della liquidazione finale, la destinazione d’uso degli investimenti incentivati; l’obbligo vale per la durata di almeno dieci anni per gli investimenti edili di cui all’articolo 4, comma 1, e per la durata di cinque anni per quelli tecnici. Per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, deve inoltre essere rispettato anche il carico di bestiame medio massimo ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 3, fatte salve le eventuali riduzioni o restrizioni di cui agli articoli 9, comma 2, e 10, comma 3, lettera b), per la rispettiva durata.
2. La concessione di aiuti per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), obbliga il beneficiario, per la durata del vincolo di destinazione d’uso, alla prestazione di almeno 40 ore lavorative annue a favore di altre aziende, di cui 15 ore devono essere prestate tramite l’impiego del macchinario incentivato. In caso di inosservanza di tale obbligo trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
3. In caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione d’uso per la durata prevista, è disposta la revoca – salvo i casi di forza maggiore – di quella parte dell’aiuto che corrisponde alla durata residua del periodo decennale o quinquennale. La durata residua è calcolata dalla data dell’accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell’aiuto fino al termine del periodo di cui al comma 1. L’importo da restituire è maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di erogazione dell’aiuto.
4. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui all’articolo 7, comma 3, fatte salve le eventuali riduzioni o restrizioni di cui agli articoli 9, comma 2, e 10, comma 3, lettera b), per la durata del vincolo di destinazione d’uso, è disposta, tenuto conto della durata residua di cui al comma 3 del presente articolo, la revoca parziale dell’aiuto concesso, decurtato nella seguente misura; l’importo da restituire è maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di erogazione dell’aiuto:
a) del 5 per cento in caso di superamento del carico fino a 0,1 UBA/ha,
b) del 10 per cento in caso di superamento del carico di oltre 0,1 UBA/ha fino a 0,2 UBA/ha,
c) del 20 per cento in caso di superamento del carico di oltre 0,2 UBA/ha fino a 0,3 UBA/ha,
d) del 30 per cento in caso di superamento del carico di oltre 0,3 UBA/ha.
5. Se per un’iniziativa è stata erogata la maggiorazione di cui all’articolo 10, comma 5, e durante il periodo fissato per il vincolo di destinazione d’uso la conduzione biologica viene abbandonata, l’importo corrispondente a tale maggiorazione deve essere rimborsato, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data del pagamento, e tenendo conto della durata residua di cui al comma 3 del presente articolo. Se necessario, si applicano anche le decurtazioni di cui al comma 4 del presente articolo.