1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4 e successive modifiche ogni comune deve essere in possesso di un piano luce.
Ogni due anni per monitorare i consumi dell’’illuminazione esterna su base comunale, i comuni devono trasmettere i rispettivi dati all’Ufficio Energia e tutela del clima tramite l’applicazione telematica dedicata.
2. I gestori o proprietari di impianti di illuminazione esterna, esclusi i comuni, con più di 100 apparecchi di illuminazione, devono redigere un piano luce.
3. I piani luce devono essere inviati all’Ufficio Energia e tutela del clima e sono un presupposto per la concessione di eventuali contributi provinciali.
4. Il piano luce comprende:
a) Censimento degli impianti dello stato di fatto.
b) Piano di intervento contenente le misure di adeguamento degli impianti.
5. I gestori o proprietari di impianti di illuminazione esterna di cui al comma 2 devono elaborare ed inoltrare il piano luce al competente ufficio provinciale entro un anno a partire dalla data di entrata in vigore dei presenti criteri