1. Per gli impianti di illuminazione stradale sono da osservare le seguenti norme tecniche:
a) Gli apparecchi di illuminazione devono essere totalmente schermati (full-cut-off).
b) La temperatura di colore delle sorgenti luminose di nuova installazione non deve superare i 3000 K.
Si può derogare da tale disposizione per casistiche in cui sia necessario garantire la sicurezza pubblica, ove è consentita anche l’installazione di sorgenti luminose con temperatura di colore fino a 4000 K. La scelta di temperature di colore superiori ai 3000 K deve essere tuttavia motivata nel progetto illuminotecnico.
c) Le sorgenti luminose, che vengono sostituite o di nuova installazione a partire dal momento dall’entrata in vigore dei presenti criteri, dovranno essere provviste di dispositivo di riduzione del flusso luminoso.
d) Se le condizioni di sicurezza degli utenti e le funzionalità tecniche degli apparecchi di illuminazione lo consentono, l’impianto di illuminazione deve ridurre l’emissione di flusso luminoso tra le ore 23:00 e le ore 6:00 di almeno il 50%.
e) Per interventi che coinvolgano più di 10 apparecchi di illuminazione deve essere elaborato un progetto illuminotecnico.
f) Ai sensi delle indicazioni dei CAM le luminanze medie mantenute di progetto ovvero gli illuminamenti medi mantenuti di progetto non dovranno superare del 20% i livelli minimi previsti dalle norme tecniche di riferimento in funzione dell’ambito considerato.
g) Gli impianti di illuminazione di nuova installazione di vie pedonali devono essere provvisti di rilevatori di presenza o di sensori che controllano l’accensione degli impianti in base al passaggio dei pedoni.
2. L’adeguamento degli impianti alle disposizioni di cui al presente articolo deve avvenire al più tardi con la prima manutenzione straordinaria.
Sono esclusi gli impianti di illuminazione stradale che sono già stati adeguati ai sensi della Deliberazione di Giunta provinciale del 30 dicembre 2011, n. 2057.
3. L’adeguamento degli impianti alle disposizioni di cui al presente comma, lettera g) deve avvenire entro il 2030, se tecnicamente ed economicamente sostenibile e se sono garantite la condizioni di sicurezza.