1. Per le insegne luminose sono da osservare le seguenti norme tecniche:
a) L’illuminazione deve essere spenta almeno tra le ore 23:00 e le ore 6:00, con l'eccezione dell’illuminazione degli impianti di attività aperte o in corso di svolgimento in tale fascia oraria, per le quali lo spegnimento può essere posticipato al momento della chiusura o al termine dello svolgimento, ovvero l’accensione anticipata al momento dell’apertura o all’inizio dello svolgimento. Le strutture ricettive sono escluse dalle disposizioni di cui alla presente lettera.
b) L’illuminazione delle insegne e scritte o loghi non dotati di illuminazione propria deve avvenire dall’alto verso il basso utilizzando apparecchi schermati.
c) Le insegne luminose non possono avere luce intermittente, né abbagliante.
2. L’adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni di cui al presente articolo deve avvenire al più tardi alla prima manutenzione straordinaria e in ogni caso entro il 2030. L’adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a) deve in ogni caso avvenire entro un anno dall’entrata in vigore dei presenti criteri.