1. Per l’attuazione dei presenti criteri si applicano le seguenti definizioni:
a) Illuminazione esterna pubblica: tutti gli impianti di illuminazione esterna con luce artificiale. Sono compresi anche le aree sportive, insegne luminose, illuminazione decorativa, illuminazione di edifici, illuminazione delle vetrine di esposizione, nonché l’illuminazione dei beni architettonici e artistici.
b) Inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e in particolar modo verso la volta celeste.
c) Illuminazione stradale: ogni impianto di illuminazione esterna destinato all’illuminazione di aree per il transito di pedoni e veicoli, di parcheggi e parchi, indipendentemente da chi sia il soggetto giuridico o la persona fisica proprietaria.
d) Sorgente luminosa: apparecchio elettrico che emette luce.
e) Apparecchio di illuminazione: apparecchio che distribuisce la luce emessa da una o più sorgenti luminose e include tutte le parti necessarie per sostenere, fissare e proteggere le sorgenti luminose.
f) Apparecchio totalmente schermato (full-cut-off): apparecchio di illuminazione realizzato ed orientato in modo tale da diffondere la luce esclusivamente verso il basso, con un’intensità luminosa non superiore a 0,49 candele per 1000 lumen, per angoli maggiori o uguali a 90° rispetto alla verticale.
g) Impianto di illuminazione: impianto composto da uno o più apparecchi di illuminazione.
h) Insegna luminosa: spazio, visibile nelle ore notturne, con informazioni per l’utenza destinato alla comunicazione o promozione di servizi e prodotti, poiché illuminato da luce artificiale tramite un impianto predisposto oppure dotato di illuminazione propria.
Le insegne luminose di indispensabile uso notturno, quali ad esempio le insegne per la segnaletica stradale, per la sicurezza pubblica, per le strutture mediche e farmacie, nonché per le fermate dei mezzi di trasporto pubblici e per le strutture delle forze dell’ordine sono escluse dalla presente definizione.
i) Luminanza: “L” è il rapporto fra l’intensità luminosa emessa da una sorgente in una direzione assegnata e l’area della superficie esterna della sorgente luminosa emittente.
l) Vetrine di esposizione: strutture vetrate che espongono o promuovono merci o servizi. Sono inclusi in questa definizione i locali interni di negozi o di unità immobiliari in cui viene esercitata attività economica visibili dall’esterno tramite le suddette strutture vetrate.
m) Piano luce: piano per l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti alle disposizioni dei presenti criteri, nonché alle normative vigenti.
n) Progetto illuminotecnico: progetto elaborato da un tecnico abilitato/una tecnica abilitata iscritto/iscritta all’albo professionale, contenente sia i documenti grafici, sia la relazione tecnica che dimostri la conformità ai presenti criteri e ad altre norme vigenti, nonché i documenti tecnici riguardanti gli apparecchi di illuminazione e le sorgenti luminose da utilizzare.
o) Criteri ambientali minimi (CAM): criteri di cui ai Decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 settembre 2017 e del 28 marzo 2018.
p) Via pedonale: area o via destinata esclusivamente al transito di pedoni, ove non sia possibile il transito di veicoli nelle immediate vicinanze.
q) Indice di resa cromatica (CRI): l’indice di resa cromatica (Color Rendering Index) è un indicatore di quanto una sorgente luminosa preserva l’apparenza cromatica degli oggetti osservati sotto di essa.
r) Proiettori di fasci luminosi (skybeamer): apparecchio di illuminazione di qualsiasi tipo, che proietta fasci di luce, fissi o roteanti, in direzione del cielo. Sono esclusi da questa definizione gli apparecchi di illuminazione che rispettano le disposizioni di cui all’articolo 8.