1. I presenti criteri non trovano applicazione nei seguenti casi:
a) edifici ed aree militari;
b) impianti la cui realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche norme statali;
c) illuminazione a servizio di attività di ordine pubblico, di difesa e di protezione civile;
d) impianti d’allarme, impianti per la regolazione del traffico e segnaletica per le vie di fuga, fermo restando l’obbligo di schermatura verso l’alto per gli apparecchi di illuminazione;
e) illuminazione di periodi limitati di tempo in occasione di manifestazioni e feste all’aperto di durata inferiore a 30 giorni consecutivi, purché gli impianti di illuminazione non siano fissi;
f) illuminazione natalizia in funzione tra il 15 novembre e il 15 gennaio, fermo restando l’obbligo di spegnimento dalle ore 23:00 alle ore 6:00;
g) illuminazione di cantieri, purché sia contenuta il più possibile la dispersione dell’illuminazione al di fuori dell’area del cantiere.
h) impianti di illuminazione regolati da sensori di presenza con un periodo di funzionamento legato alla presenza o al passaggio di persone e veicoli.
2. I Comuni possono in motivati casi definire singole strade o piazze in cui si deroga allo spegnimento dell'illuminazione nelle ore notturne ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 ai fini della sicurezza pubblica.
3. Gli impianti di illuminazione utilizzati esclusivamente per la protezione antieffrazione e per mantenere la sicurezza di impianti e attrezzature sono esclusi dalle disposizioni sullo spegnimento durante le ore notturne di cui all'articolo 8.
4. Il divieto stabilito nell’articolo 10 non trova applicazione soltanto nei casi definiti dalle lettere a), b) e c) del comma 1. In tutti gli altri casi non sono previste eccezioni.