1. Sono escluse dalle agevolazioni:
a) le imprese agricole che non rientrano tra le microimprese ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014;
b) le imprese agricole di cui all’articolo 3, comma 1, il cui fatturato relativo alle attività interessate dalla crisi da COVID-19 nell’anno 2019 è stato inferiore al 20 per cento del fatturato totale dell’azienda nel medesimo anno;
c) le imprese che al 31.12.2019 risultavano in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014; in deroga a quanto precede, alle microimprese si applica quanto disposto dalla lettera c) bis del punto 22 della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863, e successive modifiche;
d) le imprese che non hanno adempiuto all’obbligo di cui all’articolo 12, comma 1, dell’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 355 del 19 maggio 2020, o le imprese nei confronti delle quali durante i controlli a campione è stata accertata una irregolarità ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del medesimo allegato.
2. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 1 non si applica alle imprese che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.