1. I beneficiari di cui all’articolo 3, comma 1, devono soddisfare i requisiti richiesti alle microimprese di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
2. L’impresa agricola deve avere iniziato l’attività prima del 1° aprile 2021.
3. L’impresa agricola deve avere, in base all’ultima dichiarazione dei redditi presentata, un reddito imponibile non superiore a 50.000,00 euro (Quadro RN della dichiarazione dei redditi), considerando che:
a) nel caso di imprese individuali il reddito imponibile corrisponde alla somma dei redditi imponibili di cui al quadro RN della dichiarazione dei redditi;
b) nel caso di società il reddito imponibile corrisponde alla somma dei redditi imponibili di cui al quadro RN, cui devono essere aggiunti i compensi co.co.co. dei soci, che in sede di determinazione del reddito erano stati portati in detrazione.
4. Le imprese agricole che hanno iniziato l’attività dopo il 1° ottobre 2019 devono aver realizzato, nelle attività interessate dalla crisi da COVID-19 di cui all’articolo 3, comma 1, un fatturato medio minimo pari a 500 euro al mese, esclusi i periodi nei quali l’attività non poteva essere svolta a causa delle disposizioni Covid-19. Questi beneficiari non devono dimostrare di aver subito una riduzione del fatturato.
5. I sussidi sono concessi alle seguenti condizioni:
a) un calo del fatturato di almeno il 30 per cento nel semestre tra il 1° ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 rispetto al semestre 1° ottobre 2019 – 31 marzo 2020 negli ambiti di attività di cui all’articolo 3, comma 1. Il fatturato è definito come la somma delle fatture e ricevute emesse nonché dei corrispettivi giornalieri, indipendentemente dall’incasso dei relativi importi;
b) se il calo di fatturato non raggiunge l’importo del sussidio di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) e c), il sussidio non viene erogato;
c) qualora l’impresa richiedente abbia dovuto sospendere l’attività per più di 30 giorni tra il 1° ottobre 2019 e il 31 marzo 2020, per motivi documentati dovuti a forza maggiore o gravi motivi, il rispettivo fatturato in cifre può essere desunto dai documenti contabili dell’anno precedente;
d) un fatturato totale massimo di 200.000,00 euro nell’anno 2019 per le imprese richiedenti che svolgono le attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e di 400,000,00 euro nell’anno 2019 per le imprese richiedenti che svolgono l’attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), sempre riferito alla medesima partita IVA.