(1) Ai sensi dell’articolo 4/sexies e s.m.i. della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”, l’assistenza sanitaria prestata dai pediatri in ambito territoriale, fermo restando il rapporto tra paziente e pediatra scelto dal paziente, è erogata secondo le modalità previste dalle disposizioni statali che promuovono lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.
(2) In seguito a quanto indicato al comma 1 ed in sintonia con quanto previsto dal vigente ACN l’assistenza sanitaria territoriale ai cittadini in Provincia viene realizzata con forme associative a carattere innovativo (Aggregazioni funzionali territoriali - di seguito AFT – articolo 26/bis ACN e Unità Complesse di Cure Primarie – di seguito UCCP – articolo 26/ter ACN).
(3) La copertura assistenziale del pediatra nei confronti dei propri iscritti è garantita dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 20.00 e dalle ore 8.00 alle 10.00 del prefestivo infrasettimanale.