(1) La libera scelta del pediatra avviene, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della legge n. 833/1978 e dell’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo (di seguito d.lgs.) n. 502/1992 nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria.
(2) Agli effetti del comma 1 l'assistenza primaria è organizzata per distretti e/o ambiti territoriali.
(3) L’Azienda Sanitaria cura la tenuta degli elenchi dei pediatri convenzionati per l'erogazione dell'assistenza pediatrica primaria, articolati per distretti o ambiti territoriali.
(4) Ai sensi dell’articolo 32, comma 8 dell’ACN il rapporto ottimale nella Provincia Autonoma di Bolzano è 1: 600 o frazione superiore a 300, di pazienti di età compresa tra 0 e 6 anni, risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente tenendo anche conto dei cittadini residenti in quell’ambito territoriale che hanno effettuato la scelta a favore di pediatri iscritti al di fuori dell’ambito territoriale.
(5) Al fine di evitare ingiustificate interruzioni nell’erogazione dell’assistenza sanitaria il cittadino straniero, una volta scaduto il proprio permesso (o carta) di soggiorno, mantiene l’iscrizione nell’elenco del proprio pediatra per un ulteriore periodo di tre mesi con corresponsione dei relativi emolumenti al pediatra nelle more del rinnovo del permesso.
(6) L’Azienda Sanitaria dovrà provvedere affinché al cittadino extracomunitario venga comunicato, eventualmente anche per mezzo di informativa scritta, fin dal momento dell’iscrizione, che dopo la scadenza del proprio permesso di soggiorno lo stesso presenti al più presto, nelle more del rinnovo, allo sportello la documentazione dell’avvenuta richiesta alla Questura del rinnovo del permesso di soggiorno senza aspettare il rilascio del permesso rinnovato, pena lo scadere del proprio diritto all’assistenza erogata dal pediatra.