1. Ai fini dell’applicazione dei presenti criteri si intende per:
a) mobilità internazionale: il periodo di tempo che un ricercatore/una ricercatrice trascorre all’estero, al di fuori del territorio dell’Euroregione alpina Tirolo-Alto Adige-Trentino, per svolgere una determinata attività di ricerca;
b) ricercatore/ricercatrice: la persona che ha un rapporto di lavoro di collaborazione scientifica con il beneficiario e che intende svolgere un’attività di ricerca a tempo determinato all’estero presso uno o più enti di ricerca o di sviluppo tecnologico ospitanti;
c) beneficiario: la persona giuridica che invia il proprio personale di ricerca all’estero e che garantisce al ricercatore/alla ricercatrice il necessario supporto amministrativo e scientifico-professionale, espletando tutti gli adempimenti amministrativi. Il beneficiario è direttamente responsabile della corretta realizzazione dell’attività di ricerca;
d) ente di ricerca ospitante: un centro di ricerca o di sviluppo tecnologico riconosciuto, con sede e attività all’estero, fuori dal territorio dell’Euroregione alpina Tirolo-Alto Adige- Trentino, che ospita il ricercatore/la ricercatrice e che contribuisce allo svolgimento della sua attività di ricerca.