1. La revoca totale o parziale del contributo è disciplinata dall’articolo 18 dei criteri di attuazione.
2. Il contributo è inoltre revocato, in tutto o in parte, in caso di inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 15, comma 2, dei presenti criteri.
3. Sull’importo revocato già erogato sono dovuti gli interessi legali.
4. La revoca è applicata in proporzione alla natura e all’entità della modifica del progetto agevolato.