1. Gli sportelli unici forniscono le seguenti prestazioni, che la Ripartizione provinciale competente, coinvolgendo i rappresentanti dei tre settori di cui all’articolo 2, comma 1, provvederà a definire più in dettaglio in un’apposita circolare.
a) Informazione: forniscono informazioni su tutte le offerte dei servizi sociali e sanitari, pubblici e privati, presenti nell’ambito territoriale di riferimento e sulle più importanti prestazioni, previste a livello provinciale, cui hanno diritto gli utenti, in modo da garantire una scelta consapevole tra le varie possibilità offerte; favoriscono uno svolgimento unitario dei procedimenti amministrativi connessi e sostengono le persone in tale contesto;
b) Prima valutazione multiprofessionale ed esame della situazione: forniscono consulenza, effettuano una prima valutazione della situazione e rilevano, attraverso un questionario di prima valutazione valido per tutto il territorio provinciale, i bisogni sociali, quelli di rilievo sanitario e il fabbisogno di cura, nonché le risorse necessarie;
c) Intervento: valutano la necessità di un intervento, realizzano interventi e attivano, all’occorrenza, i servizi di provenienza oppure altri servizi o risorse nell’ambito territoriale dello sportello unico;
d) Accertamento del fabbisogno di cura per l’inserimento nelle liste d’attesa delle residenze per anziani: su incarico dell’ente gestore della residenza per anziani, il personale qualificato idoneo può anche valutare il fabbisogno di assistenza e cura, nei casi e secondo le modalità previsti dalla vigente deliberazione in materia di “Residenze per anziani dell’Alto Adige”, e procedere all’assegnazione dei punti previsti a tale scopo.
2. Gli sportelli unici promuovono e sostengono l’organizzazione di corsi per persone che assistono familiari non autosufficienti e la creazione di gruppi di auto-aiuto.
3. Nella rilevazione del fabbisogno e nella definizione degli interventi il personale qualificato dello sportello unico assicura una comunicazione alla pari con l’utente, la sua famiglia o le persone di riferimento, provvedendo a coinvolgerli attivamente.
4. Casi complessi, che richiedono il coordinamento di più servizi e prestazioni, sono trasferiti al settore le cui prestazioni sono necessarie in misura preponderante e con maggiore urgenza. Per il trasferimento si utilizza l’apposito modulo valido per tutto il territorio provinciale, dal quale risultano le informazioni basilari, necessarie al settore per l’elaborazione di un piano di assistenza e sostegno adeguato o per la definizione degli interventi necessari. Tale modulo riporta inoltre i suggerimenti dello sportello unico in merito agli interventi che meglio risponderebbero al bisogno e che sarebbe quindi opportuno attuare. Il settore che prende in carico il caso è responsabile dell’attuazione degli eventuali ulteriori interventi suggeriti e dell’attivazione di altri servizi a ciò necessari.
5. La ripartizione provinciale competente, in collaborazione con i rappresentanti dei tre settori, definisce le linee guida operative ed elabora il questionario di prima valutazione e i fogli di rilevamento dei dati statistici.