1. I servizi di assistenza e cura ambulante, semiresidenziale e residenziale a favore delle persone non autosufficienti, di seguito denominate utenti, rientrano nei seguenti settori e, ai sensi della presente deliberazione, sono costituiti da:
a) i servizi degli enti gestori dei servizi sociali delegati, operanti nell’ambito territoriale di riferimento;
b) i servizi dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;
c) le strutture residenziali per anziani accreditate, operanti nell’ambito territoriale di riferimento.
2. Anche i servizi privati operanti nell’ambito territoriale sono coinvolti nell’attività dello sportello unico; questi tuttavia devono essere in possesso del relativo accreditamento, se previsto per la tipologia del servizio.
3. Gli sportelli unici offrono, in uno o più punti logistici, tramite idoneo personale socio-sanitario qualificato, le prestazioni di cui all’articolo 5 relative a tutti i servizi presenti nel rispettivo ambito territoriale.