1. Possono essere ammessi a contributo i seguenti costi:
- costi per gli impianti di alimentazione, trattamento ed estrazione degli effluenti;
- costi per gli agitatori;
- costi per i gasometri;
- costi per l’impianto di trattamento e distribuzione del gas, inclusi i dispositivi di sicurezza;
- costi per l’impianto termoidraulico, inclusi serbatoi di accumulo e dispositivi di sicurezza;
- costi per l’impianto elettrico e di regolazione, inclusa l’alimentazione di emergenza;
- costi per le spese tecniche complessivamente fino a un massimo del 10% dei costi ammissibili, ossia per progettazione, direzione lavori, perizie tecniche, studi di fattibilità tecnico-economica, coordinamento della sicurezza e collaudo.
2. Non possono essere ammessi a contributo i seguenti costi:
- costi per l’acquisto di terreni;
- costi per interventi edili;
- costi per gli impianti di cogenerazione e per i generatori di calore con relativi accessori, in quanto questi non rappresentano costi di investimento supplementari rispetto a quelli per un impianto di produzione convenzionale.
3. Nel caso di impianti per i quali si ricevono incentivi per la produzione di energia elettrica, il contributo di cui ai presenti criteri è concesso soltanto per i costi ammissibili per la produzione di energia termica, calcolati secondo la seguente formula:
costi ammissibili per la produzione di energia termica = costi ammissibili totali x (rendimento termico / rendimento globale).