1. Per l’attuazione dei presenti criteri si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) avvio dei lavori: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante che renda irreversibile l’investimento;
b) cogenerazione: la generazione simultanea di energia termica ed elettrica in un unico processo;
c) effluenti di allevamento: il concime organico prodotto nelle imprese agricole, quali stallatico, liquame, liquiletame, paglia e residui vegetali;
d) impresa: qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalla sua modalità di finanziamento. Non è rilevante se l’attività è svolta con scopo di lucro o meno;
e) costi ammissibili: i costi ammissibili a contributo ai sensi dei presenti criteri individuati come investimento distinto all’interno dei costi di investimento complessivi;
f) piccole e medie imprese: le imprese così definite nell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014;
g) relazione tecnica: la relazione contenente i seguenti dati e documenti:
- dati relativi al committente e al sito dell’intervento;
- descrizione dettagliata dello stato di fatto e degli interventi in progetto;
- calcolo del risparmio energetico ottenuto con l’intervento;
- tutti gli ulteriori calcoli, progetti e schemi di funzionamento necessari per la valutazione dell’intervento.