1. Possono essere concessi contributi per la costruzione e l’ampliamento di impianti di produzione di biogas, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’intervento comporta una riduzione misurabile del consumo di energia primaria;
b) la produzione di biogas avviene tramite il trattamento anaerobico di effluenti di allevamento;
c) tutto il calore prodotto deve essere utilizzato;
d) sono installati contatori per la contabilizzazione del combustibile, dell’energia elettrica e termica prodotta, nonché del calore dissipato attraverso un eventuale raffreddamento di emergenza. I contatori devono essere di tipo piombabile;
e) l’impianto non produce carburanti per il trasporto;
f) rispetto del carico di bestiame medio massimo di cui all’allegata tabella 1. Per le aziende in forma associata il calcolo del carico di bestiame avviene in base al numero totale dei capi di bestiame e di tutte le superfici foraggere dei soci. Per il calcolo della superficie foraggera e delle Unità di Bestiame Adulto (UBA) valgono le disposizioni e i coefficienti di correzione di cui al Programma di Sviluppo Rurale della Provincia. Per il calcolo del carico di bestiame valgono le tolleranze previste per i premi a superficie nelle direttive di attuazione del Programma di sviluppo rurale.