1. I richiedenti devono presentare domanda scritta di contributo, corredata della documentazione richiesta, all’Ufficio provinciale Energia e tutela del clima. La domanda va presentata prima dell’avvio dei lavori.
2. Nel caso di lavori soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, il cui avvio è subordinato alla presentazione della dichiarazione di inizio dei lavori al comune competente, la domanda di contributo deve essere presentata prima della dichiarazione di inizio dei lavori.
3. La produzione di una dichiarazione di inizio lavori o di documenti di spesa come ad esempio fatture di acconto, o di contratti preliminari con versamento di caparra o con la previsione di penali in caso di inadempimento, oppure di attestazioni di pagamento di cauzioni o altri pagamenti, con data anteriore a quella di presentazione della domanda, determina il rigetto della domanda di contributo ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014. In caso di domande di contributo in regime “de minimis” si considerano, ai fini della liquidazione, solo le fatture aventi data successiva a quella della domanda di contributo.
4. L’acquisto di terreni e lo svolgimento di lavori preparatori, quali la richiesta di permessi, la predisposizione dei documenti relativi alla domanda di contributo o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati avvio dei lavori.
5. Non possono essere concessi contributi alle imprese in difficoltà come definite all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.
6. Non sono ammissibili a contributo le domande riguardanti un intervento incentivabile con costi previsti inferiori a euro 10.000,00, IVA esclusa. Dette domande verranno rigettate e archiviate.