1. Il/La richiedente nel ciclo di coltivazione dei cereali si impegna a rispettare le seguenti condizioni:
a) rinuncia all’utilizzo di sementi conciate;
b) rinuncia all’utilizzo di prodotti fitosanitari, compresi i regolatori di crescita;
c) rinuncia all’utilizzo di fertilizzanti minerali non ammessi in agricoltura biologica nonché di fanghi di depurazione;
d) rotazione delle colture, che limita la coltivazione di cereali, eccetto la segale, sulla stessa superficie a due anni consecutivi;
e) rinuncia all’utilizzo di sementi geneticamente modificate.
2. Per dimostrare il rispetto di tali impegni il/la richiedente deve:
a) garantire agli organismi di controllo in qualsiasi momento e senza esplicita richiesta il libero accesso alle superfici coltivate ed esibire i documenti richiesti ai fini del controllo;
b) permettere, in caso di verifiche supplementari, anche il prelievo di campioni di terreno e di materiale vegetativo per le analisi di laboratorio.