1. Se dopo la liquidazione dell’aiuto viene accertata la mancanza dei requisiti o dei presupposti per la concessione dell’aiuto, oppure il mancato rispetto degli impegni indicati nella domanda di concessione, l’aiuto viene revocato per intero e il beneficiario/la beneficiaria dovrà restituirlo maggiorato degli interessi legali.
2. Nel caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione dell’aiuto o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenerlo o di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2/bis e 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.