1. I vantaggi economici possono essere concessi a:
a) enti, fondazioni, associazioni, cooperative e comitati, di seguito denominati organizzazioni;
b) case editrici per programmi, progetti e traduzioni di particolare rilevanza culturale per il territorio provinciale.
2. Le organizzazioni devono:
a) essere senza scopo di lucro;
b) svolgere un’attività continuativa da almeno due anni in provincia di Bolzano;
c) disporre di una struttura organizzativa idonea;
d) svolgere la propria attività nel rispetto dello statuto.
3. L’atto costitutivo e lo statuto delle organizzazioni, redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, devono prevedere un’attività editoriale o per lo meno formativa – culturale.
4. Per ottenere i predetti vantaggi economici le associazioni dovranno inoltre avere almeno nove soci. Se l’attività prevalente si svolge in comuni della provincia di Bolzano con meno di 20.000 abitanti, i soci dovranno essere almeno cinque.
5. Le case editrici devono:
a) disporre di una struttura organizzativa idonea;
b) svolgere un’attività di pubblicazione regolare e qualificata;
c) avere la loro sede in Alto Adige o in un altro stato membro dell’Unione europea oppure in Svizzera;
d) essere iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio, o, in caso di imprese straniere senza sede in Italia, essere iscritte nel corrispondente elenco dello Stato di appartenenza;
e) dimostrare un’esperienza di almeno tre anni nel settore dell’editoria.