(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi:
“1/bis Se non previsto diversamente da una norma, l’ordinanza-ingiunzione deve essere notificata agli interessati entro 180 giorni dal ricevimento degli scritti difensivi, dalla data dell’audizione oppure, in sua mancanza, dalla scadenza dei termini previsti a tale scopo. L’audizione deve essere fissata entro 45 giorni dalla richiesta. Nei casi in cui, per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione vi sia urgente bisogno di ulteriori indagini, pareri o altri documenti in fase istruttoria, il termine può essere spostato fino all’ottenimento della documentazione, ma comunque non oltre i 90 giorni. Il rinvio va motivato e comunicato. L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona alla quale l’ordinanza-ingiunzione non sia stata notificata entro i termini prescritti.
1/ter Per i procedimenti relativi all’applicazione di sanzioni amministrative che in fase istruttoria risultino particolarmente complessi, può essere stabilito con regolamento un termine più lungo, fino a un massimo di 1 anno, per la notifica dell’ordinanza-ingiunzione. Sono fatti salvi i termini più lunghi previsti dalla legge.”