1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è l’organo collegiale con competenze di indirizzo generale, pianificazione strategica, programmazione, controllo.
2. Per conseguire le finalità della Fondazione, nell’ambito delle attribuzioni di cui al comma 1, il Consiglio di amministrazione in particolare:
a) nomina nel proprio ambito il Presidente della Fondazione e un Vicepresidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento;
b) definisce le linee guida, la visione, le strategie e gli obiettivi di attività nell’ambito delle competenze di cui all’art. 2 dello Statuto;
c) approva il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo della Fondazione e assegna il budget annuale al Direttore;
d) approva i propri programmi tecnico/ amministrativi ed eventualmente proposti dalla direzione;
e) delibera il regolamento di organizzazione della Fondazione e determina la pianta organica del personale;
f) delibera tutti gli altri regolamenti dell’ente ed in particolare il regolamento del personale, quello di contabilità, quello degli acquisti, quello del servizio ticketing e quello della gestione degli spazi teatrali;
g) nomina il Direttore e, conformemente a quanto dispone il regolamento sul personale, procede alla nomina delle funzioni apicali previste dal regolamento di organizzazione dell’ente;
h) delibera in ordine agli acquisti di beni e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria e all’alienazione di beni;
i) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere in giudizio e sulle transazioni;
j) previa intesa con i soci fondatori, delibera la costituzione di - ovvero la partecipazione della Fondazione a – forme associative, societarie, consorziali;
k) delibera le proposte di modifica dello statuto con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio di amministrazione, tali modifiche non possono in alcun caso riguardare le finalità della fondazione stessa;
l) delibera su tutte le materie non specificamente attribuite ad altri organi.
3. Previa intesa sulle condizioni, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di proporre l’ammissione quali nuovi soci aderenti, di soggetti pubblici o privati che, successivamente alla costituzione, intendano aderire alla Fondazione, condividendone la finalità e si impegnino a contribuire al fondo di dotazione e/o alle spese annuali di esercizio.
4. Per l’ammissione di nuovi soci è necessario il preventivo benestare di tutti i soci fondatori.
5. Il Consiglio d’Amministrazione, su proposta del Presidente, può attribuire poteri di ordinaria amministrazione per singoli atti o serie di atti a singoli consiglieri di Amministrazione.
6. È in facoltà del Consiglio di amministrazione di delegare al Presidente una o più funzioni di propria competenza, ad eccezione di quelle previste al comma 2, lettere a), c), g) e k).