1. Per le iniziative di cui al punto 3 possono essere concesse agevolazioni nella misura massima del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
2. Non sono concesse agevolazioni per le spese amministrative (personale, affitti, telefono, spese postali, acquisto di arredi e macchinari per l’ufficio, materiale per l’ufficio, libri, riviste, fotografie).
3. Per gli onorari di relatori e moderatori di iniziative formative (corsi, seminari, convegni e congressi) nonché per le spese di viaggio, di vitto e alloggio possono essere concesse agevolazioni nei limiti previsti dai criteri validi per l’Amministrazione provinciale nel settore dell’educazione permanente.
4. Le prestazioni erogate dagli enti e dai soggetti stessi possono essere quantificate fino all’ammontare massimo di 10.000 euro. La quantificazione delle prestazioni proprie nell’ambito di tale limite è ammissibile solo nei casi e nella misura fissata dalla Commissione per il fondo del paesaggio. Per la quantificazione delle prestazioni proprie va presentato un piano dettagliato dei costi, che può essere redatto dallo stesso beneficiario/dalla stessa beneficiaria dell’agevolazione.