(1) Soggetto attivo dell’imposta è il Comune relativamente agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
(2) In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nel cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.