(1) Soggetti passivi dell’imposta sono:)
(1/bis) Le agevolazioni di aliquota e le esenzioni previste dalla presente legge per i possessori di immobili si applicano anche ai soggetti passivi di cui al comma 1, lettera b).15)
(1/ter) Le disposizioni di cui al comma 1/bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.16)
(2) Al termine del comma 1 dell’articolo 34/bis della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, sono aggiunte le seguenti parole: “Tale diritto di abitazione è limitato solamente ai locali effettivamente abitati dall’alienante e dal suo coniuge.”