(1) L’imposta è calcolata in autoliquidazione, applicando alla base imponibile la relativa aliquota vigente del Comune, ed è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese, durante il quale il possesso dell’immobile si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali o maggiori a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 59)
(1-bis) Qualora per l’uso promiscuo di un’unica unità immobiliare siano applicabili più fattispecie previste dalla presente legge o dal regolamento comunale, l’unità immobiliare deve essere tassata interamente prendendo a riferimento l’uso prevalente in termini di superficie utile espressa in metri quadrati. 60)
(2) Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso è effettuato in due rate, la prima con scadenza al 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre, e la seconda con scadenza al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno. L’imposta può essere versata anche in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno. Il Comune può con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 2, stabilire un unico termine di pagamento dell’imposta da effettuare entro il 16 dicembre.
(2-bis) Si considerano regolari i pagamenti in acconto effettuati entro il 16 giugno di ogni anno applicando la detrazione e le aliquote in vigore nell’anno precedente. In tal caso il pagamento da effettuarsi a saldo entro il 16 dicembre dello stesso anno dovrà tenere conto dell’imposta dovuta per l’intero anno calcolata con le aliquote e la detrazione per esso vigenti.61)
(3) Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24, secondo le disposizioni dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti di approvazione del modello e dei codici tributo del direttore dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante ulteriori canali di pagamento da definirsi con decreto del Presidente della Provincia. Gli importi dovuti non sono soggetti ad alcun arrotondamento.
(4) Per gli immobili compresi nel fallimento, nella liquidazione giudiziale o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore/la curatrice o il commissario liquidatore/la commissaria liquidatrice è tenuto/tenuta al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale, entro il termine di tre mesi dal deposito in cancelleria del decreto di trasferimento degli immobili. 62)
(4-bis) L’amministratore/L’amministratrice del condominio è obbligato/obbligata al versamento dell’imposta per le parti comuni dell’edificio che possiedono un’autonoma rendita catastale. In tal caso l’amministratore/l’amministratrice è autorizzato/autorizzata a prelevare l’importo necessario al pagamento dell’imposta dalle disponibilità finanziarie del condominio, attribuendo le quote ai singoli condomini con addebito nel rendiconto annuale. 63)
(4-ter) È obbligato/obbligata al versamento l’amministratore/l’amministratrice del condominio o della comunione su cui sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale (multiproprietà). L’amministratore/l’amministratrice è autorizzato/autorizzata a prelevare l’importo necessario al pagamento dell’imposta dalle disponibilità finanziarie del condominio o della comunione, attribuendo le quote ai singoli titolari dei diritti di cui sopra con addebito nel rendiconto annuale. 64)
(5) Per gli immobili compresi nella dichiarazione di successione il pagamento da parte degli eredi è considerato regolare purché effettuato entro il termine previsto per il pagamento del saldo del secondo anno successivo a quello in cui si è aperta la successione. 65)
(6) Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un/una contitolare anche per conto degli altri, previa comunicazione.
(7) Nel caso in cui il/la contribuente abbia effettuato un versamento a un Comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del/della contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite senza interessi. Nella comunicazione il/la contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il Comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.
(8) Non devono essere eseguiti versamenti, qualora l’imposta annuale risulti uguale o inferiore a 10,00 euro.