(1) La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi del presente articolo.)
(2) Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale. Il valore catastale è ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:
- 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 84 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
(3) A tal fine la Ripartizione provinciale Libro fondiario, catasto fondiario e urbano evidenzia sugli estratti catastali in aggiunta alla rendita catastale il valore catastale.
(4) Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il valore venale in comune commercio delle aree destinate a espropriazione in ogni caso non può superare l’ammontare dell'indennità di espropriazione. 17)
(5) In caso di utilizzazione edificatoria di un’area, di demolizione di un fabbricato o di interventi di recupero ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, o dell’articolo 62, comma 1, lettere c), d), e) ed f), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, che è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 4 della presente legge, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di comunicazione di fine lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data di presentazione della richiesta di iscrizione al catasto o di richiesta di variazione dei dati catastali del fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato. La disposizione di cui al presente comma non trova applicazione in caso di lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, conformi alla concessione edilizia, relativi a edifici esenti ai sensi dell’articolo 11 della presente legge. 18)
(6) La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche; il Comune può derogare a tale disposizione sulla base di criteri oggettivi, prevedendo anche l’azzeramento della base imponibile. Un aumento della base imponibile a più del 50 per cento è consentito solo per i fabbricati di interesse storico o artistico delle categorie catastali A/10, C/01, D/01, D/02, D/05, D/07 und D/08;19)
- per i fabbricati per i quali vengono meno i presupposti per l’abitabilità ai sensi della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e che di fatto non sono utilizzati, dalla data di presentazione della richiesta di dichiarazione di inabitabilità, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni ai sensi della perizia della competente commissione, e per i fabbricati per i quali vengono meno i presupposti per l’agibilità ai sensi della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, e che di fatto non sono utilizzati, dalla data di presentazione della richiesta di dichiarazione di inagibilità, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni ai sensi della perizia dell’ufficio tecnico o da parte di tecnici esterni. 20)
(6/bis) La riduzione della base imponibile del 50 per cento ai sensi del comma 6, lettera b), vale solo per il periodo di 3 anni dalla data di presentazione della richiesta di dichiarazione di inabitabilità o di inagibilità, a condizione che persistano le condizioni di inabitabilità o di inagibilità e di non utilizzo. Per i fabbricati inquadrati quali fabbricati inabitabili o inagibili ai sensi del comma 6, lettera b), al momento dell’entrata in vigore del presente comma, il periodo di 3 anni inizia a decorre dal 1° gennaio 2023. 21)
(7) Le agevolazioni di cui al comma 6 non sono cumulabili.
(8) Il Comune chiede all'Ufficio catastale territorialmente competente la classificazione di immobili non iscritti oppure il cui classamento risulti non aggiornato oppure palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche, indicando, ove possibile, la data della presunta omissione. Qualora sia accertata l’omissione, la rendita attribuita al fabbricato ha decorrenza, agli effetti fiscali, a partire dal momento, a cui riferire l’omissione, oppure, nel caso in cui non sia possibile stabilire il momento di omissione, dal 1° gennaio dell’anno in cui il Comune abbia fatto la richiesta all’Ufficio catastale territorialmente competente. L'Ufficio catastale territorialmente competente procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal Comune. Il proprietario/La proprietaria dell’immobile viene informato/a dell’avvio del procedimento previsto dal presente comma.