(1) In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifiche.)
(2) Sono altresì applicati l’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la riduzione delle sanzioni in caso di omessa impugnazione dell’avviso di accertamento ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme statali.