6.1. Le domande di aiuto vanno presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura prima dell’esecuzione delle iniziative. Alla domanda va allegato il preventivo di spesa per l’attività programmata.
6.2 L’ufficio provinciale competente della Ripartizione provinciale Agricoltura verifica l’ammissibilità delle spese preventivate e la loro congruità.
6.3 Le domande vengono approvate alle seguenti condizioni:
- idoneità del finanziamento in ordine al raggiungimento degli obbiettivi (effettività),
- adeguatezza delle spese per il raggiungimento degli obiettivi (efficienza),
- qualità ed effetti di sinergia,
- coinvolgimento della popolazione non attiva nel settore agricolo.