4.1 Le iniziative agevolate devono servire all’informazione obiettiva e imparziale e possono essere utilizzate solo in via subordinata per fini pubblicitari. Initiative per fini esclusivamente pubblicitari non sono incentivabili.
4.2 Le iniziative di cui al punto 3 non possono essere svolte nel solo interesse degli associati delle organizzazioni di cui al punto 2.1 e devono essere accessibili anche ad altre persone.