9.1 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, i controlli a campione vengono eseguiti nella misura minima del 6 per cento delle iniziative agevolate.
9.2 La scelta delle iniziative da sottoporre a controllo avviene mediante un'estrazione a sorte effettuata da parte di una commissione composta dal Direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura, o un suo delegato, dal Direttore dell'ufficio provinciale competente per l’erogazione degli aiuti e dal funzionario addetto. In ordine all'estrazione e al rispettivo esito viene redatto apposito verbale. Possono essere sottoposti al controllo inoltre altri casi dubbi.
9.3 I controlli amministrativi, nonché i sopralluoghi sono eseguiti da impiegati della Ripartizione provinciale Agricoltura e convalidati mediante un verbale di accertamento.
9.4 In caso di accertate irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione.