Sentenza del 14 dicembre 2009, n. 400; Pres. Falk Ebner, Est. Rossi Dordi
Il difensore civico della Provincia autonoma di Bolzano, istituito con L.P. 10 luglio 1996 n. 14, si caratterizza quale organo super partes, svolgendo compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, e segnalando, anche in veste di mediatore, eventuali disfunzioni o carenze della medesima nei confronti dei cittadini.
L’elezione del difensore civico da parte del Consiglio provinciale, come disciplinata dall’art. 6 L.P. n. 14/1996 (tre votazioni a scrutinio segreto di cui le prime due a maggioranza dei due terzi dei consiglieri e la terza a maggioranza assoluta dei medesimi), è connotata da un rapporto fiduciario tra la figura del difensore civico e l’assemblea consiliare, presupponendo altresì lo svolgimento di consultazioni tra le varie componenti consiliari onde addivenire preferibilmente ad un’elezione con maggioranza qualificata, che possa soddisfare anche la parte minoritaria del Consiglio (cfr. C.S. sez. V 26 aprile 2005 n. 1910).
La designazione del difensore civico può rientrare negli atti di alta amministrazione, per cui sussiste un’ampia discrezionalità del Consiglio provinciale nella scelta; va peraltro rigorosamente rispettata la procedura prevista e, anche in mancanza di una tipizzazione normativa specifica per tale procedura, vanno osservati i canoni amministrativi di cui all’art. 97 della Costituzione, inoltre è necessario che sia svolta un’istruttoria per l’esame delle domande di tutti i candidati e di cui i consiglieri siano resi partecipi, ed infine occorre una motivazione che esterni le ragioni giustificative della scelta a conclusione dell’istruttoria.