Sentenza del 10 marzo 2009, n. 82; Pres. Rossi Dordi, Est. Pantozzi Lerjerfors
Nel caso di annullamento giurisdizionale della procedura di gara, questa va rinnovata a partire dalla fase colpita da illegittimità, in conformità ai principi stabiliti dalla precedente sentenza. Pertanto, la commissione di gara, quale organo tecnico straordinario dell’amministrazione appaltante, prima che intervenga l’aggiudicazione definitiva, ha il potere discrezionale, agendo in autotutela, di riesaminare il procedimento di gara già espletato, estendendo gli effetti della sentenza di annullamento nei confronti di altre concorrenti della gara d’appalto che si trovino nella stessa situazione giudicata illegittima.
Secondo quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 8/2005), in caso di costituenda ATI la polizza fideiussoria non puó essere intestata solo alla costituenda ATI, ma deve necessariamente essere intestata sia alla capogruppo designata, sia alle singole mandanti. Diversamente, verrebbe vanificata la garanzia in favore della stazione appaltante. Almeno nella fase della gara, essendo la costituenda ATI ancora priva di soggettività giuridica, gli eventuali inadempimenti sono imputabili esclusivamente alla singole imprese che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara.