(1) In caso di violazione delle norme sulla tutela degli animali selvatici, dei fossili e minerali si procede alla confisca di tutti gli animali e relative forme di sviluppo e di tutti i fossili e minerali.
(2) Chiunque si rifiuti, a seguito di formale intimazione, di consegnare quanto riportato al comma 1, soggiace ad una sanzione amministrativa pari al doppio dell’importo previsto all’articolo 31 per le rispettive trasgressioni.
(3) Gli animali confiscati o le loro forme di sviluppo sono, se possibile, reimmessi nel loro ambiente naturale.
(4) Gli animali confiscati che non possono essere reimmessi nel loro ambiente naturale nonché i fossili e i minerali confiscati sono consegnati al Museo di scienze naturali dell’Alto Adige.